Siamo giunti finalmente ad un punto di svolta per quanto riguarda il sistema di notifiche dei verbali di accertamento delle infrazioni relative al Codice della Strada.
Il Decreto Legge numero 69 del 2013 prevedeva una modifica in questo senso e, sulla Gazzetta Ufficiale del 16 Gennaio 2017, è stata pubblicata definitivamente con tutti i dettagli.
Nel senso pratico, la nuova normativa mira a rendere più rapido ed ecologico il sistema di notifica dei verbali. Segna un progressivo abbandono delle vecchie buste verdi che venivano consegnate per via raccomandata ai proprietari dei veicoli che avevano commesso infrazioni.
Il Decreto prevede che l’invio dei verbali di accertamento possa essere effettuato tramite Posta Elettronica Certificata e non più con il metodo cartaceo.
Nel caso un automobilista subisca una “contestazione immediata” dell’infrazione, con sua identificazione, le forze dell’ordine chiederanno direttamente a lui se è in possesso di un indirizzo PEC valido. Così da inviare lui una copia del verbale in formato digitale.
Nel caso invece non fosse stata possibile la contestazione immediata oppure si tratti di multe effettuate tramite apparecchi come Autovelox e PhotoRed, l’organo accertatore consulterà i pubblici registri per notificazioni e comunicazioni elettroniche per verificare la presenza o meno di un indirizzo PEC dell’intestatario del veicolo: la contestazione verrà effettuata quindi tramite Posta Elettronica Certificata direttamente al proprietario del veicolo che dovrà eventualmente indicare gli estremi di chi guidava il veicolo nel momento dell’infrazione.
La multa digitale verrà consegnata sulla PEC.
L’oggetto sarà “Atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada”.
La data di notifica sarà pari a quella in cui viene generata la notifica di consegna del messaggio di Posta Elettronica Certificata mentre quella di spedizione sarà la stessa di quando viene generata la ricevuta di accettazione.
Nella mail, saranno presenti i dati relativi all’Organo Accertatore, la firma digitale e una copia digitale del verbale di accertamento.
Se l’automobilista non dovesse essere in possesso di un indirizzo PEC, verrà eseguito il normale invio tramite raccomandata, con addebito delle spese di notifica in aggiunta alla sanzione.